L’organo di polizia che procede al sequestro ne fa menzione sul verbale di contestazione della violazione che comporta la sanzione accessoria della confisca, nominando custode il proprietario o, in sua vece, uno dei soggetti di cui all’articolo 196 del Cds, ovvero lo stesso conducente, anche se persona diversa dal proprietario. Ciò solo ove ricorrano le circostanze soggettive (capacità giuridica) del soggetto e oggettive (ad esempio non è possibile per ciclomotori e motocicli o nel caso in cui concorra il fermo disposto per effetto dell’articolo 207 del codice della strada).
Il trasporto deve avvenire a spese dello stesso custode nominato ai sensi del punto precedente, il quale dovrà curare che questo avvenga nel rispetto della sicurezza della circolazione stradale, in un luogo:
1. nella diretta disponibilità dello stesso
2. a proprie spese ovvero in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Il veicolo può anche circolare guidato su strada se non vi sono motivi ostativi di ordine giuridico (es. veicolo non assicurato) o di sicurezza (es. veicolo non efficiente).
Il documento di circolazione viene ritirato direttamente dall’organo accertatore e trattenuto da questo.
Il veicolo deve inoltre riportare la segnalazione dello stato di sequestro secondo le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 394 del regolamento.1
Delle fasi precedenti deve essere dato atto nel verbale di sequestro e affidamento in custodia, al proprietario (o altro obbligato), ovvero al conducente se non presente il proprietario, o anche a un delegato da questi, oppure al custode-acquirente (o alla depositeria individuata dagli elenchi prefettizi se non ancora stipulato il contratto con il custode-acquirente) se non è possibile procedere altrimenti per motivi soggettivi od oggettivi.
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