L’applicazione delle sanzioni accessorie nel codice della strada è regolata, come detto, dal Titolo VI, Capo I, Sezione II (artt. 210-219-bis), per quanto riguarda quelle conseguenti all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, mentre le sanzioni accessorie che devono essere applicate in conseguenza di una sanzione penale trovano la loro collocazione nel medesimo Titolo, nella Sezione II del Capo II (artt. 222-224-ter); con l’articolo 6 della legge 21 febbraio 2006 n. 102, in vigore dal 1° aprile 2006 è stato aggiunto l’articolo 224-bis, riguardo agli obblighi del condannato, a rappresentare più una norma di principio piuttosto che non un istituto effettivamente applicato ed efficace dal punto di vista general-preventivo, oltre che specialpreventivo.
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