Le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada – a cura di M.P. Guccini

18 Marzo 2015
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Con l’approssimarsi dell’inizio delle competizioni ciclistiche su strada è opportuno fare il punto sulla normativa che regola la  materia delle scorte tecniche a dette manifestazioni.

Cenni storici
Il Nuovo Codice della Strada   D.lgs. 285/92, alla sua promulgazione, prevedeva all’art. 9 che tutte le manifestazioni sportive sulle strade ed aree pubbliche  erano soggette ad autorizzazione, specificando inoltre che ”nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate” , senza peraltro specificare, neppure nel regolamento di attuazione del codice, quali fossero le prescrizioni da inserire nell’autorizzazione.

A sanare questa carenza il legislatore è intervenuto con l’introduzione, nel  citato art. 9, del comma 6/bis (Comma inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9)  che testualmente recita:  “Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione … “

Il successivo comma 6/ter prevedeva che con  disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, fossero stabiliti:

  1. i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis,
  2. i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta
  3. le relative modalità di svolgimento.

 

Il predetto disciplinare veniva promulgato con PROVVEDIMENTO 27 novembre 2002 (G.U. n. 29 del 05.02.2003) ed successivamente modifica con:

  • Decreto 19/12/2007 (G.U. 6/3/2008 n. 56)
  • Determina 22/7/2014 (G.U. 17/10/2014 n. 242)

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