Il codice della strada già dalla sua entrata in vigore dispone in merito al così detto cumulo giuridico[1], applicabile a chi, con un’unica azione od omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione. In tali casi può trovare applicazione la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. L’articolo 198 del codice della strada mutua la propria formulazione dall’analogo istituto disciplinato dall’articolo 8 della legge n. 689/81, con la particolarità che non si applica nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, dove il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
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