La finalità di tale pratica è di solito legata a fenomeni elusivi, tanto per l’aspetto fiscale, quanto per quello legato all’accertamento delle violazioni amministrative. Il leasing con società aventi sede in UE consente intanto di non essere “visibili” al redditometro, oltre ad altri benefici fiscali, ai costi assicurativi più bassi e alla difficoltà nell’individuazione del soggetto obbligato in solido. Di contro esiste l’unico argine costituito dall’articolo 207 del codice della strada che obbliga il trasgressore al pagamento della sanzione a mani dell’agente, ovvero al versamento della cauzione, pena l’applicazione del fermo amministrativo a garanzia del credito, fino al giorno in cui verrà estinta l’obbligazione e comunque per un periodo massimo di 60 giorni.
È lecito il leasing dei veicoli tra soggetti con sede in Stati UE diversi? Si applica l’articolo 132 al leasing UE? Cerchiamo di dare una risposta. (G. Carmagnini)
La finalità di tale pratica è di solito legata a fenomeni elusivi, tanto per l’aspetto fiscale, quanto per quello legato all’accertamento delle violazioni amministrative. Il leasing con società aventi sede in UE consente intanto di non essere “visibili” al redditometro, oltre ad altri benefici fiscali, ai costi assicurativi più bassi e alla difficoltà nell’individuazione del soggetto obbligato in solido. Di contro esiste l’unico argine costituito dall’articolo 207 del codice della strada che obbliga il trasgressore al pagamento della sanzione a mani dell’agente, ovvero al versamento della cauzione, pena l’applicazione del fermo amministrativo a garanzia del credito, fino al giorno in cui verrà estinta l’obbligazione e comunque per un periodo massimo di 60 giorni.
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