Invero, oltre alla considerazione per cui un’interpretazione siffatta frustrerebbe il senso e la portata pratica della nuova norma (in caso di mancato assenso del difensore domiciliatario, infatti, le notifiche andrebbero comunque ritualmente fatte allo stesso) va osservato che, non avendo il legislatore apportato alcuna modifica al citato art. 161, comma 41, c.p.p. e non avendo in particolare richiamato tale regolamentazione con riferimento alla disposizione del nuovo art. 162 comma 4 bis, c.p.p., all’inefficacia dell’elezione di domicilio derivante dal mancato assenso del difensore domiciliatario non può seguire l’attivazione di alcun automatismo procedimentale.
E’ peraltro necessario evitare gli appesantimenti procedimentali che deriverebbero da una situazione siffatta, in particolare sotto il profilo della necessità di esperire le ricerche del soggetto che ha reso l’elezione di domicilio inefficace e che è, per lo più, una persona priva di recapiti agevolmente individuabili; e perciò necessario acquisire immediatamente, subito dopo la dichiarazione di domicilio, contezza dell’assenso o meno del difensore domiciliatario, al fine di vagliare prontamente l’efficacia o meno dell’elezione.
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