Art. 613-bis: tortura
Il primo, il 613-bis, punisce chi cagiona sofferenze fisiche o traumi psichici a una persona privata della libertà personale, o affidata alla custodia, vigilanza, controllo, cura e simili della persona che commette il reato.
Pesanti le pene: da quattro a dieci anni, ma attenzione, la pena sale da un minimo di cinque a un massimo di dodici anni se a macchiarsi del delitto è un pubblico ufficiale. Previste aggravanti anche in caso di lesioni personali, fino all’ergastolo in caso di morte della persona torturata.
Tuttavia, specifica il nuovo articolo, l’aggravante non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Art. 613-ter: Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura
Il pubblico ufficiale che istiga un altro pubblico ufficiale a commettere il delitto di tortura è punito, se l’istigazione non porta al compimento del reato, con la reclusione dai sei mesi fino ai tre anni.
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