Queste le nuove fattispecie “protette” dalla norme, considerate appunto legittima difesa:
- la reazione, anche armata, ad aggressione commessa in orario notturno;
- la reazione a seguito dell’introduzione all’interno dell’abitazione privata con violenza alle persone o alle cose;
- la reazione a seguito dell’introduzione all’interno dell’abitazione privata con minaccia o inganno.
Resta comunque necessaria la proporzione fra difesa e offesa.
In particolare verranno apportate le seguenti modifiche all’articolo 52 del Codice Penale:
- dopo il primo comma sarà inserita la dicitura che “discolpa” chi reagisce in orario notturno e nelle nuove fattispecie previste: “Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.”
- al secondo comma si ribadisce la necessità di proporzionalità fra difesa e offesa;
- al terzo comma si allargano le nuove disposizioni anche ai luoghi in cui è esercitata un’attività commerciale, professionale e imprenditoriale.
Altra importante novità riguarda le situazioni in cui l’aggredito è “turbato” dall’aggressore: anche in questo caso è sempre esclusa la colpa, se la persona viene messa in pericolo di vita o rischia di essere compromessa la sua integrità fisica o personale o sessuale.
Ecco la porzione di testo a cui si fa riferimento: “Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione”
Infine è stabilito che in caso di contenzioso, qualora venisse dichiarata la non punibilità per legittima difesa, lo stato si farà carico delle spese processuali.
Il testo passerà ora all’esame del Senato.
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