Legittima difesa: il Parlamento dice sì, si potrà sparare di notte

Approvata alla Camera la proposta di legge n. 3785 “Modifica all’articolo 59 del Codice Penale in materia di legittima difesa”: sarà considerata legittima difesa la reazione a un’aggressione commessa in orario notturno

 

5 Maggio 2017
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Approvata alla Camera la nuova normativa sulla legittima difesa: la reazione a un’aggressione commessa in orario notturno, all’interno del proprio domicilio, sarà considerata legittima. Chi verrà messo in pericolo di vita o vivrà situazioni che negano la propria libertà, potrà reagire senza alcuna colpevolezza.

Queste le nuove fattispecie “protette” dalla norme, considerate appunto legittima difesa:

  • la reazione, anche armata, ad aggressione commessa in orario notturno;
  • la reazione a seguito dell’introduzione all’interno dell’abitazione privata con violenza alle persone o alle cose;
  • la reazione a seguito dell’introduzione all’interno dell’abitazione privata con minaccia o inganno.

Resta comunque necessaria la proporzione fra difesa e offesa.

In particolare verranno apportate le seguenti modifiche all’articolo 52 del Codice Penale:

  • dopo il primo comma sarà inserita la dicitura che “discolpa” chi reagisce in orario notturno e nelle nuove fattispecie previste: “Fermo quanto previsto dal primo comma, si considera legittima difesa, nei casi di cui all’articolo 614, primo e secondo comma, la reazione a un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi ivi indicati con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno.”
  • al secondo comma si ribadisce la necessità di proporzionalità fra difesa e offesa;
  • al terzo comma si allargano le nuove disposizioni anche ai luoghi in cui è esercitata un’attività commerciale, professionale e imprenditoriale.

Altra importante novità riguarda le situazioni in cui l’aggredito è “turbato” dall’aggressore: anche in questo caso è sempre esclusa la colpa, se la persona viene messa in pericolo di vita o rischia di essere compromessa la sua integrità fisica o personale o sessuale.

Ecco la porzione di testo a cui si fa riferimento: “Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione”

Infine è stabilito che in caso di contenzioso, qualora venisse dichiarata la non punibilità per legittima difesa, lo stato si farà carico delle spese processuali.

Il testo passerà ora all’esame del Senato.

Esegui il login e consulta la proposta di legge n. 3785 “Modifica all’articolo 59 del codice penale in materia di legittima difesa”

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