Legittima la revoca di agente di pubblica sicurezza al vigile trasferito ad altro servizio

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

27 Giugno 2022
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Inutili le proteste del vice comandante della Polizia Locale sull’avvenuta revoca da parte del Prefetto delle sue funzioni di agente di pubblica sicurezza, una volta spostato per altri compiti fuori dal comando della Polizia Locale. La conferma della legittimità della scelta del Prefetto è contenuta nella sentenza n.1651/2022 del TAR per la Sicilia, a nulla rilevando la mancata partecipazione al procedimento, di cui alla legge 241/90, trattandosi di procedimento vincolato.

La vicenda

Un dipendente di un ente locale, con qualifica d’istruttore direttivo di vigilanza e vice comandante del corpo di polizia municipale, ha adito il Tribunale amministrativo avverso il provvedimento di revoca della sua qualifica di agente di pubblica sicurezza rilasciata a suo tempo dal Prefetto. A sostegno dell’illegittimità della disposizione, pur evidenziando che il provvedimento di revoca da parte del Prefetto era motivato con il suo trasferimento di ufficio non prestando più servizio presso il Comando di polizia municipale, ha dedotto oltre alla violazione della comunicazione d’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, anche la carenza d’istruttoria. Oltre al Ministero dell’Interno, il dipendente ha chiamato in causa anche il Comune per essersi appiattito alla decisione del Prefetto.

 

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