È legittima l’ordinanza con la quale il sindaco, esercitando i poteri di cui all’art. 54 d.lgs. 267/2000, ha dichiarato lo stato di emergenza locale a seguito del dissesto provocato da eventi alluvionali – T.A.R. Umbria, 23/10/2014

13 Novembre 2014
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2. Il potere di ordinanza ai sensi dell’art. 54 del t.u.e.l. consente di derogare provvisoriamente alle norme ordinarie, anche del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. Nel caso di specie, l’ordinanza gravata – con la quale il Sindaco, esercitando i poteri di cui all’art. 54 d.lgs. 267/2000, ha dichiarato lo stato di emergenza locale a seguito del dissesto provocato da eventi alluvionali e, per l’effetto, essendo divenuto inagibile un ponte, disposto, in quanto indifferibili ed urgenti, i lavori per la realizzazione di una viabilità alternativa provvisoria –, esclude espressamente il transito, nella viabilità alternativa, di veicoli di massa superiore al limite di cinque tonnellate, e lo limita esclusivamente agli addetti ai lavori, nonché ai proprietari o conduttori dei fondi non altrimenti raggiungibili, stabilendo inoltre che “a causa delle limitate dimensioni e condizioni geometriche e topografiche, sull’intero tratto, compreso tra l’intersezione con la strada comunale … ed il confine di comune, la massima velocità consentita dovrà essere contenuta in 20 chilometri orari e gli utilizzatori dovranno prestare la massima attenzione, al fine di evitare danni a : persone, cose ed animali, derivanti da un uso improprio od imprudente dell’infrastruttura”. Anche sotto tale profilo l’ordinanza, nel suo corredo motivazionale, appare proporzionata alle esigenze di prevenzione dei pericoli per l’incolumità pubblica cui è finalizzata.

3. Come regola, rinvenendosi il presupposto per l’adozione dell’ordinanza contingibile nella sussistenza e nell’attualità del pericolo, cioè del rischio grave ed imminente per l’incolumità pubblica, senza che rilevi la circostanza che la situazione di pericolo sia nota da tempo, non occorre il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato ai sensi degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, risultando le stesse incompatibili con l’urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo, aggravantesi con il trascorrere del tempo; di fatto, la comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco non può che essere di pregiudizio per l’urgenza di provvedere (Cons. Stato, sez. V, 19.9.2012, n. 4968; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 9.3.2012, n. 245; TAR Lazio, sez. II, 14.5.2010, n. 11327).

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