Nel caso di specie con propria ordinanza un Sindaco di un comune lombardo era intervenuto in attuazione dell’atto di indirizzo consiliare conforme ad un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui il contrasto dei fenomeni patologici connessi al disturbo da gioco d’azzardo “può essere utilmente esercitato anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l’accesso alle apparecchiature di gioco”. Il Sindaco aveva dunque stabilito di limitare gli orari di esercizio dell’attività delle sale gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in varie tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco.
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