Legittimità dell’operato delle guardie zoofile dell’E.n.p.a

Corte di Cassazione, III sez. pen. n.1146/2021

2 Aprile 2021
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La Corte di Cassazione, III sez. pen. con sentenza n.1146/2021 ha ribadito che alle guardie zoofile dell’E.n.p.a., alla luce dell’art. 6 della legge n. 189 del 2004 e a seguito della perdita della personalità di diritto pubblico, non può riconoscersi la veste di agenti di polizia giudiziaria, se non rispetto agli animali d’affezione, tra cui non può farsi rientrare la fauna selvatica, deve tuttavia evidenziarsi che le stesse, quali guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), possono esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell’art. 28 della legge n. 157 del 1992, ovvero “possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata”; e inoltre possono accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all’Ente da cui dipendono e all’Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. Alla luce di tale premessa ricostruttiva, la Corte ha escluso che l’operato delle guardie zoofile dell’E.n.p.a. abbia dato luogo a violazioni di legge all’esito di un servizio di vigilanza venatoria loro consentito ai sensi dell’art. 28 della legge n. 157 del 1992, in cui hanno compiuto una segnalazione a un agente di polizia giudiziaria, il quale, una volta sopraggiunto “dopo insistenti chiamate” da parte delle guardie zoofile, ha verificato di persona le circostanze riferitegli e ha proceduto al sequestro degli uccelli abbattuti e dei fucili nella disponibilità dell’imputato.

 

 

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