La sentenza della Grande Camera, nel confermare l’assenza di profili di contrasto con la direttiva 2000/78/CE del limite correlato all’età anagrafica, presenta aspetti di novità in quanto si discosta dal precedente specifico rappresentato dalla sentenza del 13 novembre 2014 resa nel caso Vital Perez, in Foro it., 2015, IV, 105 allorquando la Corte aveva dichiarato che l’art. 2, par. 2, l’art. 4, par. 1, e l’art. 6, par. 1, lett. c), della direttiva 2000/78 ostano ad una normativa nazionale che fissi a 30 anni l’età massima per l’assunzione degli agenti della polizia locale, ritenendo un tale requisito sproporzionato.
La differenza tra le due fattispecie viene tuttavia rinvenuta dalla stessa Corte nella circostanza per cui il precedente era relativo ad un concorso per agenti di polizia locale, chiamati a svolgere prevalentemente funzioni di polizia amministrativa, mentre nel caso in rassegna si tratta di forze di polizia statali, con compiti operativi che possono comportare il ricorso alla forza fisica, nonché il compimento di missioni in condizioni ardue, se non estreme, che ben giustificano il limite di età previsto.
Accesso all’impiego – concorsi e graduatorie – polizia – requisiti – età – legittimità
L’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa, come quella controversa nel procedimento principale, la quale prevede che i candidati ad impieghi quali agenti di un corpo di polizia che svolgono tutte le funzioni operative o esecutive incombenti a quest’ultimo non debbano aver compiuto 35 anni di età.
Consulta la sentenza 15.11.2016 (causa n. C-258/15) della Corte di Giustizia UE, Grande Sezione
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