La vicenda
Il primo degli idonei alla graduatoria di istruttore direttivo di vigilanza, destinato ad essere collocato quale Comandante di un Comune, ha diffidato quest’ultimo alla propria assunzione. La motivazione sottesa all’atto di diffida discendeva dal fatto che l’ente avesse proceduto allo scorrimento della graduatoria di un altro ente invece della propria. Avverso l’atto di silenzio inadempimento il Comandante dei vigili ha chiesto tutela specifica al giudice amministrativo al fine di accertarsi l’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune. Il Comune precisa di aver pubblicato il corrispondente avviso pubblico finalizzato a raccogliere le istanze dei soggetti collocati nelle graduatorie di altri Enti del medesimo comparto, per poi procedere a contattare le Amministrazioni detentrici delle graduatorie attraverso il criterio territoriale, ovverosia in base alla vicinanza geografica dell’Ente. A fronte della domanda di un solo candidato l’ente aveva richiesto al Comune titolare della graduatoria la disponibilità al suo utilizzo ottenendola. Tuttavia, il Comune, anche a seguito della diffida, ha proceduto a sospendere il procedimento in attesa di ricevere il parere richiesto al Ministero dell’Interno in merito alla regolarità della procedura seguita. Il ricorrente pretermesso ha denunciato, quindi, con un’unica doglianza, i vizi di violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione, oltreché la falsa applicazione dell’art. 30 comma 2 bis del D.lgs. n. 165/2001.
L’amministrazione si è opposta chiedendo in via preliminare il difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale nonché la sua irricevibilità avendo riscontrato la diffida.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento