L’esigenza di demolire l’immobile abusivo prevale sulla inviolabilità del domicilio

Corte di Cassazione III sez. pen. 8 gennaio 2021, n. 405

12 Febbraio 2021
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Abusi edilizi

L’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto “assoluto” ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato

Secondo la Corte, infatti, nell’ordinamento italiano, l’ordine di demolizione non riveste una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, ma assolve a una funzione ripristinatoria del bene tutelato.
La ratio della previsione, dunque, non è quella di sanzionare ulteriormente (rispetto alla pena principale inflitta) l’autore dell’illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima, rimuovendo la lesione del territorio così verificatasi e ripristinando l’equilibrio urbanistico-edilizio violato dalla commissione dell’illecito penale.

 

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