Lesioni colpose e responsabilità per imbrattamento della strada

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

28 Febbraio 2023
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Dispone l’articolo 590-bis del codice penale che chiunque e quindi non solo un conducente di un veicolo, cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Con l’aggiunta di un ulteriore comma finale inserito dal decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. “Riforma Cartabia”), la procedibilità è a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo in commento. Le aggravanti in commento sono quelle previste dal secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, dell’articolo 590-bis del codice penale. Ne consegue che si tratta di aggravanti legate alla guida di un veicolo a motore, per cui le lesioni gravi e gravissime previste e punite dall’articolo 590-bis del codice penale saranno sempre perseguibili a querela della persona offesa se determinate dal comportamento di pedoni, conducenti di animali o veicoli non a motore, ovvero se si tratta di violazioni di norme relative alla manutenzione delle strade, anche in relazione al principio generale stabilito dall’articolo 140 del codice della strada, che, pur trattandosi di norma in bianco, postula sempre una responsabilità colposa laddove un comportamento abbia determinato pericolo per gli utenti della strada.

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