Il comma 16. dell’unico articolo che costituisce la recente riforma, delega infatti al Governo di adottare, entro un anno dall’entrata in vigore del testo, una serie di decreti che vadano a modificare la disciplina del regime di procedibilità. Fra le modifiche previste è inclusa la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la reclusione fino a un massimo di quattro anni (in concomitanza o meno con sanzione pecuniaria).
Fra questi rientrano anche le lesioni personali stradali.
Eccezioni: quando per le lesioni personali stradali non servirà la querela?
La norma prevede tuttavia una serie di eccezioni. Quali? Qualora la persona offesa, ad esempio sia incapace per età o infermità, o ancora qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 339 del Codice Penale, e altre qui riassunte:
- guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti;
- guida a una velocità superiore al doppio rispetto al limite, e comunque superiore ai 70 km/h in centro urbano e oltre il limite di almeno 50 km/h in su strade extraurbane;
- guida contromano;
- mancato rispetto di semaforo rosso;
- inversione a U in presenza di curve, dossi o di un incrocio;
- sorpasso in prossimità di strisce pedonali o in presenza di riga continua.
Quando entreranno in vigore le norme?
Bisognerà aspettare il 3 agosto 2017 prima che la riforma del Codice Penale entri effettivamente in vigore. Con un rapido calcolo, considerando il tempo massimo di un anno dato al governo per prendere i dovuti provvedimenti, la scadenza per l’approvazione dei decreti attuativi è fissata ad agosto 2018.
Fino ad allora il reato di cui all’articolo 590-bis del Codice Penale, le lesioni personali stradali, resterà procedibile d’ufficio.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento