Come è noto Il Regolamento UE 2020/1055 ha imposto nuove condizioni comunitarie per veicoli o complessi veicolari di massa a carico tecnicamente ammissibile superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t. Tale tipologia di veicoli, in caso di trasporti internazionali di merci, devono essere muniti di copia conforme della licenza comunitaria. Pertanto il regime della licenza comunitaria (validità quinquennale, copia conforme sui veicoli ecc…) si estende anche alle imprese che operano soltanto con veicoli fino a 35 quintali, o alle imprese che operano con veicoli aventi massa sia superiore che inferiore a 35 quintali.
Alla luce delle nuove disposizioni dettate dal Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili si precisa:
1. Per le imprese che già possiedono la licenza comunitaria per veicoli aventi massa complessiva a terra superiore a 35 quintali, possono richiedere l’estensione della propria licenza comunitaria mediante le certificazioni delle copie conformi, anche per i veicoli aventi massa superiore a 2,5 t. e fino a 3,5 t;
2.Le imprese che dispongono solo di veicoli di massa superiore a 2,5 ton e fino a 3,5 ton, ed effettuano o intendono effettuare trasporti internazionali, devono presentare la domanda per il rilascio della licenza comunitaria a condizione che il soggetto designato come gestore dei trasporti dell’impresa sia in possesso di un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci.
Allo stato attuale, considerando che gli attestati di idoneità professionale fino a 35 quintali sono esclusivamente limitati ai trasporti nazionali ne consegue che una impresa che opera con mezzi limitati fino a 35 quintali, e che intende esercitare, o proseguire, l’attività di trasporto su tratte comunitarie o internazionali, dovrà preventivamente inserire un gestore avente capacità professionale internazionale.
PER APPROFONDIRE
Circolare Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 30/12/2021 prot.26033
Licenza comunitaria per il trasporto internazionale di merci su strada e copie certificate conformi. Estensione dell’ambito di applicazione del regolamento (CE) 1072/2009 come modificato dal regolamento (UE) 2020/1055. Istruzioni operative
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