Il licenziamento per falsa attestazione della presenza del dipendente pubblico. Le indicazioni della Cassazione.

di Vincenzo Giannotti

22 Novembre 2021
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La questione ha riguardato un licenziamento di un dipendente comunale che aveva timbrato il cartellino, risultando in tal modo presente in servizio, mentre aveva fatto rientro a casa ove veniva sorpreso mentre eseguiva alcuni lavori edilizi di tipo manutentivo. La Cassazione (sentenza n.35346/2021) ha ritenuto proporzionale la sanzione espulsiva del dipendente, non considerando valide le motivazioni poste a propria difesa.

Il caso

Un ente locale irrogava la sanzione del licenziamento ad un proprio dipendente colpevole di aver timbrato l’entrata in ufficio, risultando in tal modo presente, mentre da accertamenti era risultato che il dipendente aveva fatto rientro nella propria abitazione ove veniva sorpreso mentre eseguiva alcuni lavori edilizi di tipo manutentivo. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte di appello hanno ritenuto corretta la sanzione espulsiva, così come statuito dall’art. 55-quater del d.lgs. 165/01, stante la mancata timbratura in uscita del cartellino da ritenersi in sé fraudolenta e tale da tranne in inganno la propria amministrazione.

 

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