La recente giurisprudenza in tema di “configurazione sostanziale” dell’obbligo di assicurare la partecipazione al procedimento amministrativo
Si evidenziava, nella prima parte del contributo (pubblicata sul quotidiano del 3 settembre 2013), che la disposizione in commento – contenuta nel secondo periodo dell’articolo 1 della legge 241/1990 – deve essere letta nel senso della non necessità di utilizzo formale e stereotipato, in particolare, degli istituti della partecipazione al procedimento.
La partecipazione, espressione di democrazia dell’azione amministrativa, deve consentire infatti il coinvolgimento di quei soggetti destinati a diventare parte sostanziale della procedura, capaci quindi di fornire un contributo che il responsabile del procedimento è tenuto a valutare. Laddove, come nel caso di specie, un procedimento amministrativo non è destinato (o non dovrebbe) neppure a svilupparsi è evidente che l’utilizzo degli istituti della partecipazione è stereotipato ed eccessivamente formale. La stessa giurisprudenza rileva che l’approccio ai predetti deve essere di tipo sostanziale non da intendersi come mero adempimento burocratico.
In questo senso, il Consiglio di Stato, sez. IV, con la recentissima sentenza del 29.8.2013, n. 4315 ha puntualizzato che l’obbligo di “informare” i soggetti interessati dei procedimenti che li riguardano o da cui possono subire pregiudizio, deve essere inteso come diretto a creare conoscenza in soggetti potenziali attori del procedimento.
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