La legge 190/2012, nel prosieguo solo legge “anticorruzione”, ha – tra gli altri – ampliato e specificato (per certi versi) l’obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso.
La novità è stata introdotta a cura del comma 38, articolo 1 della legge da ultimo citata, che ha innestato un secondo periodo all’articolo 2, comma 1, della legge 241/1990 che dispone in tema di conclusione del procedimento amministrativo.
Articolo e comma, come noto, pur rivisitato dalla legge 69/2009 in relazione ai termini del procedimento, che già dall’entrata in vigore della legge sull’azione amministrativa prevedeva che “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.
Il nuovo periodo introdotto dalla recente legislazione, come annotato amplia detto obbligo prevedendo che, se la pubblica amministrazione o chi si ingerisce in attività amministrative, ravvisasse “la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda” è tenuta a concludere “il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”…
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