Il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), T.U.E, sanziona con la sola pena dell’ammenda, tra l’altro, «l’inosservanza delle norme…previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi».
Or bene, non solo l’obbligo di apporre il cartello di cantiere se previsto, nel regolamento edilizio comunale, ma va considerato che anche l’art. 27, comma 4, T.U.E. – disposizione che apre il Titolo IV del testo unico in materia edilizia e che dunque certamente rientra tra quelle richiamate dalla disposizione incriminatrice – prevede che nell’ambito della vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, «gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere…non sia apposto il prescritto cartello…ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria», oltre che agli organi amministrativi competenti per l’irrogazione delle relative sanzioni.
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