LA DECISIONE
Il giudice di pace annulla il verbale di accertamento relativo alla violazione dell’art. 142 e 8 del codice della strada, elevato nei confronti del ricorrente dalla polizia municipale.
L’appello del comune veniva respinto dal tribunale che confermava che il verbale era nullo perché mancante dell’indicazione del numero di matricola dell’apparecchio utilizzato per accertare la velocità, tardivamente effettuata in corso del giudizio di primo grado.
Rilevava che l’omissione non aveva consentito al trasgressore il diritto di difesa e la verifica della funzionalità dell’apparecchiatura nonché dei requisiti di omologazione e taratura, essendo stato indicato solo il tipo di strumento, Velomatic 512.
La sentenza impugnata aggiungeva che irrilevante era anche la produzione in causa del certificato di taratura e insufficienti erano le attestazioni contenute nel verbale quanto alla regolarità del posizionamento e del corretto funzionamento dell’autovelox.
Il comune ha proposto ricorso per cassazione rilevando che il verbale degli agenti fa piena prova delle attività da essi svolte e costituisce fonte di prova dell’infrazione rilevata, restando sufficiente l’indicazione del modello di apparecchiatura, non sussistendo obbligo – sanzionato a pena di nullità – di specificare nel verbale stesso il numero di matricola.
Il secondo motivo, sempre mediante congruo quesito ex art. 366-bis c.p.c., mira a far affermare dalla Corte di Cassazione che nel corso del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’amministrazione può indicare il numero di matricola della apparecchiatura utilizzata.
Tale questione è posta con il terzo motivo anche sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Suprema Corte in linea con le richiamate sentenze…
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