L’omessa indicazione, da parte dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione di cui all’art. 318-septies d.lgs 1528/206, non è causa di improcedibilità dell’azione penale

di Gabriele Mighela

25 Novembre 2021
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La procedura estintiva di cui all’art. 318-septies d.lgs 152/06, consente, con modalità analoghe a quelle stabilite dalle disposizioni che regolano la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (d.lgs. 19 dicembre 1994, n.758), di pervenire alla definizione delle contravvenzioni sanzionate dal d.lgs. 152/06 (artt.318-bis — 318-octies).

Essa si pone, sostanzialmente, come un’alternativa all’oblazione, più vantaggiosa, almeno per quanto riguarda gli importi da versare.

Il sistema delle prescrizioni, rispetto alle norme gemelle del d.lgs. 75894, presenta, inoltre, nell’art. 318-ter, alcuni adattamenti, evidentemente giustificati dalla particolarità della materia, attribuendo il potere di impartire prescrizioni non soltanto all’organo di vigilanza, ma anche alla polizia giudiziaria e stabilendo che la prescrizione sia «asseverata tecnicamente» dall’ente specializzato competente nella materia trattata.

 

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