L’omessa redazione del verbale di contestazione della violazione concernente la guida in stato di ebbrezza, in quanto trattasi di reato, non inficia il procedimento di applicazione della sospensione della patente adottata dal prefetto.
Note alla sentenza della Corte di Cassazione sez. II Civile, 15/9/2009 n. 19880

Approfondimento di Giuseppe Carmagnini

14 Ottobre 2009
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Da segnalare solo come la difesa Statale abbia erroneamente sostenuto che “ …. mentre il ritiro su strada del documento non era qualificabile come sanzione accessoria ma come attività di assicurazione delle fonti di prova propedeutica all’ulteriore corso delle indagini”, non trattandosi certo di provvedimento di natura probatoria, altrimenti richiamato dall’articolo 354 del codice penale, non ravvisandosi alcuna necessità di assicurazione delle fonti di prova nel ritiro della patente, ma solo una misura cautelare finalizzata alla tempestiva adozione del provvedimento di sospensione della patente da parte del prefetto.

 

Consulta il commento a cura di Giuseppe Carmagnini

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