Gli strumenti a disposizione delle autorità comunali sono rappresentati da quanto riportato all’art. 27 TUE e cioè: dalla demolizione diretta dell’opera irregolare e ripristino dello stato dei luoghi come nel caso di assenza del titolo abilitativo; dall’applicazione di provvedimenti cautelari quali l’ordinanza di sospensione dei lavori ai fini demolitori oppure dalla comunicazione di reato all’Autorità Giudiziaria e contestuale comunicazione anche alle pubbliche amministrazioni preposte, da parte della polizia giudiziaria che avranno come scopo, fra gli altri, l’emissione del provvedimento demolitorio.
Una volta attivatasi la pubblica amministrazione, sarà compito del “trasgressore”, individuato all’art. 29 TUI, ottemperare quanto sancito nell’ingiunzione al fine di elidere l’opera abusiva, col rischio di vedersi privato definitivamente della titolarità sull’opera abusiva e sull’area di sedime qualora egli rimanga inerme di fronte a tali provvedimenti (anche con cantiere sottoposto a sequestro penale) a favore della pubblica amministrazione a titolo gratuito.
Questi aspetti non sono facoltà ma obblighi per coloro che sono chiamati ad emanarli il che presuppone l’apprestamento, da parte delle autorità locali preposte, di idonee strutture ed un coordinamento con l’attività della Polizia Locale.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
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