L’ordinanza che inibisce le emissioni sonore deve essere temporanea e provvisoria

L’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 stabilisce che “Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente il sindaco (…) con provvedimento motivato, possono ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività”

23 Febbraio 2018
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La norma, spiega il TAR del Friuli Venezia Giulia  – con sentenza n. 26 del 1 Febbraio 2018 – sancisce, infatti, espressamente che in presenza di una situazione di eccezionale necessità ed urgenza, legata all’inquinamento acustico, il sindaco, per salvaguardare la salute pubblica o l’ambiente, può disporre il ricorso a speciali forme di contenimento e addirittura di abbattimento delle emissioni sonore, compresa l’inibitoria, parziale o totale, di una determinata attività.

Non ritiene, però, sufficiente che sussista l’urgenza di provvedere, ma richiede che si tratti di situazione eccezionale, che non può sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbiano carattere permanente, giacché la nozione stessa di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione.

E soprattutto deve trattarsi di un pericolo attuale. Nell’intento del legislatore, in armonia con la “categoria generale” di appartenenza (ovvero quella delle ordinanze contingibili e urgenti), la misura in questione dev’essere connotata da temporaneità, per cui la sua efficacia è provvisoria, potendo al massimo persistere finché il pericolo (imprevedibile) non sia cessato.

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