Non ritiene, però, sufficiente che sussista l’urgenza di provvedere, ma richiede che si tratti di situazione eccezionale, che non può sussistere laddove le circostanze da cui deriva la situazione dannosa abbiano carattere permanente, giacché la nozione stessa di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione.
E soprattutto deve trattarsi di un pericolo attuale. Nell’intento del legislatore, in armonia con la “categoria generale” di appartenenza (ovvero quella delle ordinanze contingibili e urgenti), la misura in questione dev’essere connotata da temporaneità, per cui la sua efficacia è provvisoria, potendo al massimo persistere finché il pericolo (imprevedibile) non sia cessato.
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