I ricorrenti contestan violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando, tra l’altro, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione delle norme di liberalizzazione delle attività economiche.
Di parere diverso i giudici del TAR che ricordano, in premessa, che “la competenza del Sindaco ad emanare le ordinanze de quibus è pacifica in giurisprudenza”.
In difetto di istruttoria non è condiviso dai giudici del tribunale territoriale, poiché
“La limitazione degli orari di apertura delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco è stata disposta dal Comune per tutelare la salute pubblica e il benessere socio-economico dei cittadini: l’ordinanza impugnata è stata, infatti, adottata dal Sindaco, ex art 50, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, allo scopo di prevenire, contrastare e ridurre il fenomeno del gioco d’azzardo patologico (GAP)”
Nel caso di specie, infatti, i dati forniti dalla ASL competente evidenziano che la crescita del fenomeno della ludopatia ha riguardato anche l’ambito territoriale considerato, risultando dagli atti che presso l’USLL nel cui distretto ricade il Comune intimato, il numero delle persone affette da disturbi del gioco d’azzardo prese in carico dall’ambulatorio della USLL a ciò specificamente dedicato è notevolmente aumentato negli ultimi anni. E’ verosimile ritenere che il numero reale delle persone affette da GAP sia ancora maggiore, atteso che una parte significativa del fenomeno resta sommerso in quanto molti soggetti ludopatici, poiché provano vergogna o perché sottovalutano la propria patologia o per altre ragioni, non si rivolgono alle strutture sanitarie.
Poiché l’ordinanza è stata adeguatamente motivata con riferimento all’esigenza di tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo, il ricorso non viene accolto, anche perché:
“La libertà di iniziativa economica non è assoluta, non potendo svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41 Cost.)”.
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