L’utilizzo del collare emittente scosse elettriche è punibile solo se provoca gravi sofferenze

Corte di Cassazione, Sez. III sentenza 19 marzo 2021, n. 10758

22 Aprile 2021
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L’art. 727, comma 2, cod. pen. punisce, come ipotesi contravvenzionale, “chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

La norma è stata costantemente interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso che l’utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poichè concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull’integrità psicofisica dell’animale.

Peraltro la Corte di Cassazione, Sez. III con sentenza n. 10758 del 19 marzo 2021   ha precisato che  che la condotta vietata, oggetto di incriminazione, non è la mera apposizione sull’animale del collare elettronico,ma il suo effettivo utilizzo, nella misura in cui ciò provochi “gravi sofferenze”: evento del reato, da intendersi nell’insorgere nell’animale di patimenti psico-fisici, in assenza dei quali si fuoriesce dal perimetro della tipicità.

 

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