La Corte di Cassazione Civile (sez. II n. 22849 del 28/10/2009) si era espressa affermando che “a norma della disposizioni legislative richiamate, avendo il trasgressore effettuato il pagamento in misura inferiore a quanto previsto dal codice della strada , vale a dire la somma pari al minimo fissato nella singola norma, oltre alle spese di procedimento, ma omesso di soddisfare le ulteriori spese di spedizione della seconda raccomandata, il pagamento effettuato non ha natura estintiva dell’obbligazione, mentre la somma versata è trattenuta in acconto ed il verbale di contravvenzione costituisce titolo esecutivo a sensi dell’art. 203 C.d.S., comma 3, per una somma pari alla differenza tra quella dovuta (pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale più spese di procedimento) e l’acconto versato (Cass. n. 3351/01; n. 4006/2000).”
Ora, la medesima Sezione II, con la n. 9507 del 30/04/2014 muta inspiegabilmente il proprio orientamento, non tenendo conto delle sue precedenti pronunce.
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