Mancato rinnovo della autorizzazione Z.T.L.: è sanzionabile soltanto il primo accesso? (considerazioni a margine di Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, 14 ottobre 2014, n. 1330 ) – a cura di S. Maini

17 Febbraio 2015
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ZTL, mancato rinnovo del permesso: sanzionabile solo il primo accesso”, questo il lancio, efficacissimo, di una decisione di merito prevedibilmente destinata ad una ancòra più ampia risonanza mediatica, e perciò, presumibilmente, ad una massiccia utilizzazione in sede di opposizione, amministrativa e giurisdizionale, alle sanzioni stradali.
Il caso è esemplare: il titolare di autorizzazione per l’accesso in Z.T.L., dimentica (rectius: dichiara di avere dimenticato) di rinnovarla (e perciò –  mi parrebbe: per definizione –  non è più autorizzato), ma continua ad accedervi. Il sistema di controllo da remoto(1) della Z.T.L., come ovvio, rileva gli accessi non (più )autorizzati, e scattano i relativi verbali di accertamento/contestazione (tanti quanti gli accessi), notificati  all’interessato nei termini dell’art. 201, comma 1, CdS. Ricevuta la prima notificazione, il trasgressore provvede al rinnovo dell’autorizzazione, ma nel frattempo gli sono notificate anche tutte le altre violazioni già commesse, contro le quali propone opposizione al Giudice di pace, che la accoglie parzialmente, applicando l’istituto della continuazione ex art. 8-bis, legge n. 689/1981. Il Comune non ci sta ed impugna, ma il Tribunale rigetta, e, nella contumacia dell’appellato (parzialmente vittorioso in primo grado) pur non potendo, ovviamente, adottare una pronuncia ancor più favorevole al trasgressore, nel confermare la sanzione (assai ridotta) applicata dal primo giudice, sostanzialmente lo “censura” per non avere concesso al trasgressore un beneficio ancòra più ampio.
E lo fa enunciando, a conclusione di una sostanziosa motivazione, questo principio di diritto: “… laddove l’automobilista, pur avendone diritto, abbia dimenticato di rinnovare il permesso di accesso alla zona a traffico limitato e laddove l’imminente scadenza del permesso non sia stata previamente comunicata dall’Amministrazione, non possono ritenersi assistite dal necessario elemento soggettivo, e non sono quindi sanzionabili, le contravvenzioni successive alla prima infrazione e precedenti alla notifica di tale prima infrazione. …”
In sostanza, perciò, ricorrendo le condizioni individuate dal Giudice reggiano, il trasgressore di sanzioni dovrebbe pagarne una sola, la prima (e siamo perciò ben oltre la questione della possibilità di applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 8-bis cit.(2))
Premesso (anzi: semplicemente constatato) che – verrebbe da dire: more solito  – pur esistendo, ed il Giudice di appello ne dà lealmente atto, “… alcune pronunce di questo Tribunale (… che …) hanno deciso diversamente …”, pare che queste non abbiano avuto la stessa eco sui mezzi di informazione, il merito è decisamente interessante, affrontato con una motivazione, come dicevo, sostanziosa, ed indubbiamente suggestiva, ma, sommessamente, per me non convincente.

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