Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione III sez. pen., ribadito anche nella sentenza n. 32864 del 6 settembre 2021 in tema di inquinamento idrico, la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale e, dunque, non ha natura di norma integratrice della fattispecie penale, ma rappresenta il mero criterio tecnico ordinario per il prelevamento, ben potendo il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse; dunque, le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell’allegato 5 del d. lgs. n. 152 del 2006 (campione medio prelevato nell’arco di tre ore), non costituiscono un criterio legale di valutazione della prova e possono essere derogate, anche con campionamento istantaneo, in presenza di particolari esigenze individuate dall’organo di controllo, delle quali deve essere data motivazione, come appunto avvenuto adeguatamente nel caso di specie.
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