E DEI TRASPORTI
Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, Capo II;
Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre 2005, n. 286, nonche’ attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 recante: «Disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 maggio 2014, n. 115;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 aprile 2013 recante: «Disposizioni in materia di rilascio del documento comprovante la qualificazione per l’esercizio dell’attivita’ professionale di autotrasporto di persone e cose, denominata qualificazione CQC», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2013, n. 102;
Considerata l’esigenza di dettare nuove disposizioni in materia di esami per il conseguimento della carta di qualificazione iniziale, al fine di rendere la procedura piu’ razionale, semplificata e tale da consentire una migliore programmazione delle sedute d’esame da parte dei competenti uffici Motorizzazione civile;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modifica dell’art. 11 del richiamato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013;
Decreta:
Art. 1
Modificazioni all’art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013
- L’art. 11 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013 e’ sostituito dal seguente: «Art. 11 (Esame per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente).
– 1. L’esame di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, consiste in una prova che si svolge con sistema informatizzato, tramite questionario estratto da un database predisposto dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualita’. Il candidato deve rispondere, entro novanta minuti, a settanta quesiti, barrando la lettera «V» o «F» a seconda che consideri quella proposizione vera o falsa. Quaranta quesiti sono tratti dagli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera a), mentre i restanti trenta sono tratti dagli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettere b) o c), in ragione del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. La prova si intende superata se il numero di risposte errate e’, al massimo, di sette.
- Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, che intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di persone, sostiene l’esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera c), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalita’ di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate e’, al massimo, di tre.
- Il titolare di carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, intende conseguire anche la qualificazione per il trasporto di cose, sostiene l’esame tramite un questionario con trenta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera b), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalita’ di cui al comma 1. Il candidato deve rispondere ai questionari entro quaranta minuti. La prova si intende superata se il numero di risposte errate e’, al massimo, di tre.
- Il titolare di attestato di idoneita’ professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore, che intende conseguire la qualificazione relativa al medesimo settore, sostiene l’esame tramite un questionario con quaranta quesiti, relativi agli argomenti di cui all’art. 7, comma 4, lettera a), indicando la risposta che ritiene corretta con le medesime modalita’ di cui al comma 1. La prova ha durata di cinquanta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate e’, al massimo, di quattro.
- Il titolare di attestato di idoneita’ professionale per l’accesso alla professione di autotrasportatore, che ha frequentato un corso ai sensi dell’art. 9, comma 5, consegue la carta di qualificazione della tipologia per la quale ha frequentato la parte pratica del corso, per mera esibizione all’ufficio Motorizzazione civile dell’attestato di frequenza del corso stesso.
- Gli esami di cui ai commi da 1 a 4 sono svolti presso gli uffici Motorizzazione civile, sulla base di procedure stabilite dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da funzionari del Dipartimento stesso, abilitati ai sensi della tabella IV.1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
- La richiesta degli esami di cui ai commi da 1 a 4 deve essere presentata dal candidato entro il termine di validita’, pari a dodici mesi, dell’attestato di frequenza del corso propedeutico che ha seguito. 8. All’esito positivo degli esami di cui ai commi da 1 a 4:
- a) al conducente, gia’ titolare della patente di guida presupposta dalla carta di qualificazione del conducente conseguita, e’ rilasciato un duplicato della patente stessa sulla quale, in corrispondenza della predetta categoria, e’ annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validita’ della qualificazione;
- b) al conducente titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida per il conseguimento di una patente di categoria C, CE, D o DE, e’ rilasciato, previo assolvimento dell’imposta di bollo, un CAP, conforme all’allegato 9 del presente decreto, comprovante il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
- Il CAP di cui al comma 8, lettera b), deve essere esibito all’ufficio Motorizzazione civile all’atto della prenotazione della prova di verifica delle capacita’ e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida: all’esito positivo della predetta prova, sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria presupposta, e’ annotato il codice unionale «95» seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validita’ della qualificazione CQC.
- Nel caso di esito negativo della prova d’esame di cui ai commi da 1 a 4, il candidato non puo’ sostenere una nuova prova prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di quella precedente.
- Al momento della prova d’esame, il candidato cittadino di Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo esibisce il documento di soggiorno.».
Art. 2
Disposizioni transitorie
- Le disposizioni del presente decreto si applicano trascorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2019
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