Non sono sanzioni accessorie ma la competenza è comunque del giudice di pace e non del giudice amministrativo, poiché quando la disposizione normativa prescrive cumulativamente la sanzione pecuniaria amministrativa e quella del ripristino, anche quella ripristinatoria è ricollegata al verificarsi concreto della fattispecie legale, restando esclusa ogni discrezionalità in ordine alla sua applicabilità, con la conseguenza che la contestazione da parte dell’intimato si risolve nel dedurre il proprio diritto soggettivo a non subire la misura repressiva.
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