Il MIT non dimostra di aver notificato il provvedimento di revisione della licenza di guida: niente sospensione

Tar Lazio, 2/2/2018, n. 1337: niente sospensione a tempo indeterminato della patente per l’automobilista che pure non ha rifatto l’esame dopo aver perso tutti i punti

29 Giugno 2018
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Recettizio l’atto che comunica all’automobilista l’azzeramento dei punti e impone la nuova prova di idoneità in trenta giorni: il giudice decide ex articolo 116 c.p.c. per l’omissione dell’amministrazione.

Niente sospensione a tempo indeterminato della patente per l’automobilista che pure non ha rifatto l’esame dopo aver perso tutti i punti, ciò perché il Ministero dei Trasporti in giudizio non dimostra di aver notificato all’interessato il provvedimento di revisione della licenza di guida, che è atto recettizio.

L’automobilista sostiene di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto con cui l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida gli comunica l’azzeramento dei venti punti della patente. E il ricorso dell’interessato è accolto perché il Ministero delle Infrastrutture non adempie alle ordinanze del collegio, che invece pretende una dettagliata relazione sui fatti di causa.

La sospensione della patente può essere disposta ex art. 126 bis, sesto comma, Cds soltanto se prima risulta notificata la revisione al titolare della licenza: il provvedimento ha proprio la funzione di avvisare l’interessato che deve sottoporsi a una nuova prova di idoneità tecnica teorica e pratica. Ma senza prova di notifica andata a buon fine non decorre il termine di trenta giorni per rifare l’esame.

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