Modifiche al sovraccarico con la legge 27/2012

Maurizio Marchi 13 Aprile 2012
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Se ne parlava da tempo. Cioè la possibilità di consentire una portata maggiore ai veicoli con alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità.

 

Già la legge 120/2010 aveva modificato l’articolo 62 introducendo il comma 7 bis (Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita’ con cui, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, sicurezza stradale e caratteristiche tecniche dei veicoli che circolano su strada, per i veicoli ad alimentazione a metano, GPL, elettrica e ibrida si puo’ applicare una riduzione della massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione esclusiva o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano o GPL e dei relativi accessori e, nel caso dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei loro accessori, definendo altresi’ le modifiche alle procedure relative alle verifiche tecniche di omologazione derivanti dall’applicazione del presente comma.

In ogni caso la riduzione di massa a vuoto di cui al presente comma non puo’ superare il valore minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto nel caso in cui il veicolo sia dotato di controllo elettronico della stabilita’).

 

 

Mancando ad oltre un anno e mezzo di distanza il decreto ministeriale, il Parlamento interviene modificando direttamente la norma, non modificando massa o tara, ma intervenendo sul calcolo del sovraccarico, prevedendo per i veicoli in questione una maggiore tolleranza rispetto a quella “canonica” del 5% prevista per gli altri veicoli.

 

 

E così viene abrogato il comma 7 bis dell’articolo 62 cds ed introdotti tre nuovi commi all’articolo 167 cds (oltre ad integrarne nel contenuto un altro).

 

 

Ecco il sunto delle modifiche all’articolo 167 codice della strada.

 

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2”;

 

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3”;

 

c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l’eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.”;

 

d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l’eccedenza di massa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione”.

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