Modifiche all’art. 110 Tulps

Gianni Levote 10 Luglio 2013
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La Legge 228 del 24 dicembre 2012 (la Legge di stabilità 2013), ha modificato ulteriormente l’art. 110 del Tulps introducendo alcune modifiche, le più salienti sono le seguenti:

 

art. 110 comma 7 lettera c- bis:

 

finalmente vengono disciplinati i cosiddetti apparecchi AM (flipper, calciobalilla, kiddie riders, ecc.), ma anche i non meno conosciuti “Ticket Redemption” ovvero quegli apparecchi che al termine della partita in luogo di premi distribuiscono scontrini. In questo modo se già non in possesso di autonome licenze di cui all’art. 86 c 1 e 2 del Tulps o all’art. 88, l’installazione di tali apparecchi richiede licenza ex art. 86 c 3 del Testo Unico;

 

art. 110 c 9 lettera f – bis:

 

Questa norma punisce con una sanzione da 1.500 a 15.000 euro con pagamento in misura ridotta pari a 3000 euro per ciascun apparecchio chi distribuisce o installa o consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico  o in circoli privati ed associazioni di apparecchi senza le prescritte autorizzazioni che, a parere di chi scrive, si riferisce alla licenza ex 86 tulps c 3, il cui mancato possesso nella formulazione precedente veniva sanzionato ex art 17 bis c 1 del Tulps. Alla luce di questa nuova formulazione il mancato rispetto di tale precetto rientra nella competenza esclusiva di AAMS quale autorità  a ricevere rapporto e sanzioni togliendola di fatto  al Comune;

 

art. 110 c 9 lettera f-ter:

 

Tale articolo punisce con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro con pagamento in misura ridotta pari a 10.000 euro per ciascun apparecchio chi distribuisce o installa o consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico  o in circoli privati ed associazioni apparecchi che non rispondono alle regole tecniche di cui al comma 6 lett b.

 

Si ricorda che per le violazioni all’art.110 c 9 del Tulps in ogni caso è prevista la confisca amministrativa ed è altresì prevista l’applicazione della sanzioni di cui all’art.110 c 10 del medesimo Testo Unico.

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