Modifiche relative al procedimento davanti al giudice di pace. La relazione presentata da V. Manna alla XXX edizione de “Le Giornate della Polizia Locale”

16 Settembre 2011
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Lo scorso anno, nel presentare la mia ormai tradizionale relazione a queste “Giornate di Studio”, ho affrontato, nell’ambito delle modifiche introdotte dalla L. 120/10, quelle che avevano interessato il procedimento sanzionatorio.

È appena il caso di ricordare che, nel momento in cui mi sono dedicato a preparare detta relazione, la legge sopra citata era stata pubblicata solo da pochi giorni e, pertanto, eravamo tutti impegnati in una prima lettura ed interpretazione delle numerose novità, introdotte da tale testo.

La mia trattazione, in allora, ha interessato tutto il procedimento sanzionatorio; pertanto, ho cominciato a trattare le novità, che hanno coinvolto gli artt. 200 e seguenti del Nuovo codice della Strada, per giungere ad esaminare il procedimento davanti al Giudice di Pace, così come è risultato a seguito delle modifiche introdotte agli artt. 204 bis e 205 C.d.S., che disciplinano, appunto, tale procedimento.

Nella presente circostanza, il mio impegno è più limitato: infatti, dovendo soffermarmi sulle modifiche relative al procedimento davanti a detto Giudice, ne deriva che dovrò trattare solo la seconda parte della relazione dello scorso anno; più particolarmente, mi fermerò a discutere su alcuni dei problemi, che sono derivati dall’introduzione delle nuove norme, per verificare se gli stessi esistono ancora, se hanno trovato una soluzione, più o meno valida, sotto l’aspetto meramente pratico e procedurale e/o sotto quello più propriamente giuridico.

A tale specifico fine, tengo subito a precisare che, in ragione della diversa situazione, in cui mi trovo ad operare in questa occasione, anche la mia esposizione sarà alquanto differente rispetto quella dello scorso anno; chiarisco meglio il mio pensiero, aggiungendo che nella relazione che ho precedentemente richiamato, inevitabilmente, in ragione del tempo estremamente ridotto, trascorso dal momento dell’entrata in vigore delle novità di cui si tratta (ricordo: 13/08/2010), dovevo dare un’informazione, spero sufficientemente chiara e completa, del contenuto delle norme e, quindi, fornire un’interpretazione delle stesse, soprattutto con richiamo agli aspetti pratici ed operativi.

Oggi, invece, posso dare per scontata la conoscenza, da parte del lettore, dalle citate norme, che hanno, ormai, più di un anno di vita e, quindi, non mi dilungherò ad esporre il contenuto delle stesse, la mia interpretazione, né le eventuali osservazioni critiche sollevate, ma, più propriamente, cercherò di evidenziare, almeno per quanto a mia conoscenza, i risultati dell’esperienza vissuta durante questo primo anno,le interpretazioni a livello dottrinale (per la giurisprudenza, è ancora presto) e le eventuali proposte, per giungere ad un miglioramento della disciplina del procedimento di cui si tratta.

Da quanto sopra deriva che il compito che mi attende quest’anno si presenta, quanto meno a livello quantitativo, più limitato; tuttavia, per rendere più comprensibile al lettore queste mie note, sulla base delle osservazioni sopra riportate, ritengo opportuno allegare alla presente lo stralcio della relazione, da me predisposta lo scorso anno, relativo agli argomenti che affronterò nuovamente in questa circostanza; pertanto, con un poco di pazienza, e previa … rinfrescata della memoria, il lettore potrà più agevolmente comprendere le mie odierne osservazioni.

Tra l’altro, l’occasione è favorevole per ovviare ad un errore, da me commesso lo scorso anno, di cui mi sono reso conto solo recentemente; infatti, nel riprendere in mano la relazione di “Riccione 2010”, per impostare il lavoro odierno, ho potuto constatare che la stessa si presentava in buona parte … incomprensibile! L’inconveniente è dovuto al fatto che, stante la mia perdurante e, ritengo, a questo punto, irrecuperabile incompatibilità con il computer, al momento di trasmettere all’organizzazione del convegno la relazione, ho allegato una bozza di quest’ultima, invece di quella definitiva, riveduta e corretta.

Di tale errore, anche se con ritardo, chiedo scusa al lettore e spero di rimediare, allegando alla presente, quanto meno, una stralcio di detta relazione.

2. La richiesta di sospensione dell’esecuzione del verbale impugnato.

2.1. La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.

La prima riflessione, che mi viene spontanea, nell’affrontare questo argomento, è che, ancora una volta, si è persa un’occasione!
La nuova disposizione, presa in esame in modo avulso dal contesto, in cui la stessa è chiamata ad operare, è valida; ma si basa su un presupposto fondamentale che, purtroppo, ancora oggi, è abbastanza utopistico: mi riferisco alle modalità di effettuazione della notifica del decreto di fissazione dell’udienza dicomparizione, nel corso della quale deve essere affrontata e decisa la richiesta, avanzata dal ricorrente, di sospensione dell’esecuzione del verbale impugnato.
È chiaro che, fino a quando dette modalità continueranno ad essere rappresentate dall’utilizzo del servizio postale o dalla collaborazione degli ufficiali giudiziari, è impossibile pensare che la notifica del citato decreto possa essere garantita nei venti giorni dal deposito del ricorso in cancelleria: infatti, in tale lasso di tempo, tralasciando alcune incombenze di natura amministrativa di competenza della cancelleria, occorre che il ricorso venga presentato al Giudice di Pace, il quale, dopo la necessaria lettura, dovrà redigere il decreto di fissazione di prima udienza, per poi restituire il fascicolo alla cancelleria; quest’ultimo ufficio, di conseguenza, deve provvedere a trasmettere il ricorso, unitamente al citato decreto, all’ufficio competente per la notifica, la quale ultima deve essere effettuata con qualche giorno di anticipo rispetto la data fissata per l’udienza…

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