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Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8079 dell’8 ottobre 2024, ha dichiarato illegittima l’ordinanza sindacale recante l’obbligo, per i conducenti di età maggiore di 18 anni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sulle strade comunali, di indossare idoneo casco protettivo.
La sentenza, basata sul principio di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sicurezza stradale (art. 117 Costituzione), chiarisce che i comuni non possono introdurre norme in materia di utilizzo del casco sui monopattini elettrici, in quanto non previsto dal Codice della Strada. La decisione sottolinea il ruolo dello Stato nel garantire una regolamentazione unitaria e coerente in tutto il territorio nazionale.
Nel codice della strada non è contemplata alcuna previsione in tal senso, non evincibile, peraltro, nè dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che disciplina il potere dell’ente proprietario della strada di prevedere una serie di limitazioni alla circolazione stradale; né dall’art. 7 del citato d.lgs., che tipizza la possibilità, per i comuni, di introdurre, nei centri abitati, una serie di prescrizioni limitative della circolazione e della sosta.
Il contesto normativo: poteri dei comuni e Codice della Strada
Negli ultimi anni, la crescente diffusione dei monopattini elettrici ha spinto le amministrazioni locali a cercare soluzioni normative per garantire una circolazione sicura di questi veicoli, soprattutto nei centri urbani. Tuttavia, l’ordinanza del Comune di Firenze, che introduceva l’obbligo del casco per i conducenti maggiorenni di monopattini elettrici, ha trovato un ostacolo nella recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha stabilito la sua illegittimità per difetto di competenza normativa.
Il provvedimento fiorentino, emanato prima dal sindaco e successivamente dal dirigente comunale con un secondo atto, trovava giustificazione nelle previsioni degli articoli 6 e 7 del Codice della Strada (d.lgs. n. 285/1992), che assegnano agli enti proprietari delle strade e ai comuni la possibilità di introdurre limitazioni alla circolazione stradale. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito che tali articoli non consentono di imporre obblighi relativi all’uso del casco sui monopattini elettrici.
L’articolo 6, comma 4, del Codice della Strada, che conferisce agli enti proprietari delle strade il potere di regolamentare la circolazione, e l’articolo 7, che stabilisce le possibilità di limitazioni nei centri abitati, non possono essere interpretati come base normativa per l’imposizione del casco, poiché tale obbligo non rientra tra le limitazioni consentite dal legislatore.
Il principio di competenza esclusiva statale in materia di sicurezza stradale
Il cuore della sentenza si fonda sul principio costituzionale della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sicurezza stradale, sancito dall’articolo 117 della Costituzione. La Corte ha ribadito che la sicurezza stradale è una materia di rilevanza nazionale, e come tale non può essere frammentata su base locale attraverso provvedimenti dei comuni.
La sentenza richiama dunque l’attenzione sulla necessità di un coordinamento tra i poteri locali e le disposizioni legislative nazionali in materia di sicurezza stradale, affermando che la sicurezza è un tema che deve essere affrontato in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale per evitare disomogeneità e conflitti normativi.
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