Monopattini elettrici e microveicoli elettrici – le nuove prospettive in sede di conversione del decreto milleproroghe

17 Febbraio 2020
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Sicuramente si tratta di un passo avanti, ma ancora non basta. Mentre si diffondono voci su un possibile rinvio della equiparazione dei monopattini elettrici ai velocipedi, norma in vigore dal primo gennaio 2020, in Parlamento si lavora per disciplinare in maniera più completa la circolazione dei monopattini/velocipedi e degli altri veicoli per la micromobilità elettrica, smentendo o comunque contraddicendo il possibile rinvio.

Come più volte ho avuto modo di sostenere e di evidenziare, sia il decreto MIT 4 giugno 2019 sulla sperimentazione della micromobilità elettrica, sia l’estemporanea trovata dell’articolo 1, comma 75, della legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio), hanno rappresentato la quinta essenza dell’improvvisazione, creando solo confusione ed esponendo gli utenti al rischio di vedersi applicare pesanti sanzioni.

Con il disegno di legge per la conversione del decreto milleproroghe 2020 il legislatore tenta di uscire dall’angolo, anche ascoltando i suggerimenti dati; in primo luogo, anche per giustificare la presenza di queste nuove disposizioni sostanziali all’interno di un decreto milleproroghe, l’articolo 33-bis, che dovrebbe essere aggiunto in sede di conversione, rinvia di un anno la conclusione della sperimentazione della circolazione dei microveicoli elettrici di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2019 (e che, quindi oggi riguarda solo i segway, gli hoverboard e i monowheel, visto che i monopattini elettrici sono equiparati ai velocipedi e la loro circolazione sarà regolata dalle nuove disposizioni). Forse è però sfuggito il fatto che procrastinando di un anno solo la conclusione della sperimentazione, questa dovrà comunque essere avviata entro il 27 luglio 2020, anche se la scadenza sarà spostata al 27 luglio 2022 per effetto della nuova data fissata in sede di conversione del decreto milleproroghe.

L’articolo 33-bis del decreto convertito precisa poi che la circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale è consentita solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell’ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite. Tale ridondanza serve, con ogni probabilità, ad introdurre il successivo regime sanzionatorio che riguarda la circolazione di tali microveicoli se con caratteristiche difformi o al di fuori dei percorsi autorizzati.

I monopattini elettrici

Venendo ai monopattini elettrici, stralciati dalla disciplina del decreto ministeriale 4 giugno 2019, questi continuano ad essere equiparati ai velocipedi come avvenuto dal primo gennaio, ma si specifica che tale equiparazione vale anche se circolano fuori dall’ambito della sperimentazione, fornendo così una sorta di interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 75, della Legge di Bilancio. Con lo stralcio dei monopattini elettrici dal decreto 4 giugno 2019 si è reso necessario riscrivere le prescrizioni a cui si deve attenere chi circola con questi veicoli, perlopiù riprese da quelle del decreto stesso.

Pertanto, i monopattini elettrici:

1. devono avere propulsione prevalentemente elettrica
2. non possono essere dotati di posti a sedere
3. devono avere un motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW,
4. devono rispondere agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto 4 giugno 2019,
5. devono essere caratterizzati dai componenti elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto 4 giugno 2019

Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate sopra indicate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

Inoltre, i monopattini elettrici

1. possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età (e non è richiesta più la patente per i minorenni; evidentemente ciò appare assurdo, visto che per gli altri microveicoli rimane tale obbligo se il conducente è minorenne, anche se l’ambito di circolazione è ristretto a particolari aree dove la pericolosità è inferiore rispetto a quelle dove possono circolare oggi i monopattini elettrici)
2. possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima.
3. non possono superare la velocità di 25 km/h (con il decreto 4 giugno 2019 la velocità massima era di 20 km/h anche per i monopattini elettrici) quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali
4. da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, se sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano.

Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni sa 1. a 4. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

Per quanto riguarda le norme di comportamento, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica:

1. devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due
2. devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta
3. se di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo (che invece non è richiesto per i condcenti dei segway, hoverboard e monowheel).
4. non possono trasportare altre persone, oggetti o animali
5. non possno trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da un altro veicolo
6. da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Chiunque viola le disposizioni di cui al precedente elenco è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

Come già detto all’indomani dell’entra in vigore dell’articolo 1, comma 75, della Legge di Bilancio, per i monopattini equiparati ai velocipedi non vi è l’obbligo di assicurazione RCA, come di fatto già avviene per i velocipedi a pedalata assistita.

Noleggio dei monopattini

Viene ripetuto, riprendendo in sostanza quanto già era stato previsto nel decreto 4 giugno 2019, che i servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione:

   a) l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;

   b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;

   c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.

segway

Segway, hoverboard, monowheel – sanzioni

Con questa modifica si va opportunamente a colmare il vuoto normativo non risolto né con il decreto 4 giugno 2019, né con la Legge di Bilancio, introducendo un regime sanzionatorio in analogia con quello individuato per i monopattini elettrici. In sostanza, chiunque circola con un Segway, hoverboard, monowheel avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, ovvero fuori dall’ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

Per le norme di comportamento dei Segway, hoverboard, monowheel, continua ad applicarsi il decreto 4 giugno 2019.

Per quanto riguarda l’obbligo assicurativo non vi è stato l’auspicato intervento legislativo e, quindi, almeno allo stato della proposta di legge e salvo ulteriori interventi, i microveicoli elettrici restano veicoli a motore e, in assenza di diverse previsioni di legge, scontano l’obbligo dell’articoo 193 del codice della strada.

Eppure le soluzioni possibili erano almeno 3:

1) aggiungere all’articolo 46 del codice della strada, nell’elenco dei mezzi non considerati veicoli, anche i microveicoli di cui al decreto 4 giugno 2019
2) integrare il decreto MISE 1° aprile 2008, emanato ai sensi dell’articolo 122 del codice dell’assicurazioni private, disponendo l’esenzione dall’obbligo dell’assicurazione RCA per i microveicoli di cui al decreto 4 giugno 2019

3) prevedere la medesima esenzione all’interno della proposta di modifica per la conversione del decreto milleproroghe.

Quindi, se non interverrano velocemente su questo problema, ci troveremo ancora ad affrontare la questione dell’assicurazione per i microveicoli elettrici disciplinati dal decreto 4 giugno 2019.

Regime sanzionatorio

Opportunamento la modifica stabilisce che si applicano le disposizioni del titolo VI del codice della strada. La nuova disposizione aggiunge che si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice.

Veicoli atipici

Completa la miniriforma la modifica dell’articolo 59 del codice della strada dove viene aggiunto un comma 2-bis, a stabilire che ci circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800 oltre alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, alla quale consegue in ogni caso la sua distruzione. A me pare che questa ultima novella si ponga in contrasto con quanto previsto dalle nuove disposizioni che regolano la circolazione dei monopattini elettrici e dei dispositivi del decreto 4 giugno 2019, per i quali è prevista una specifica sanzione se non rispettano limiti e carattestiche tecniche stabilite e per i quali la confisca è prevista solo se la potenza supera i 2 kW; con ogni probabilità si può uscire da tale impasse risolvendo la questione con il princpio di specialità e ritenendo che l’articolo 59, comma 2-bis, non si applichi ai monopattini elettrici e agli altri microveicoli elettrici, per i quali prevalgono le specifiche disposizioni sanzionatorie.

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