Ma cerchiamo di fare ordine. La notizia è apparsa sulla stampa recentemente a seguito di un’iniziativa di una grossa città.
In pratica un invito a segnalare via twitter, o magari anche altri strumenti, le autovetture colpevoli di sostare nelle situazioni che creano maggior intralcio (doppia fila, magari anche pedonali, ecc).
Al di là degli schieramenti ideologici (favorevoli o contrari) che hanno riempito le pagine di molti giornali, e sui quali non mi pronuncerò dal punto di vista ideologico e/o dentologico, quello sul quale è necessario fare chiarezza è “se si può fare”.
Certamente l’articolo 13 della legge 689/81 consente di acquisire notizie di illeciti amministrativi anche con le informazioni riportate da un privato cittadino. Attenzione però! In questo caso il verbale di infrazione non ha fede privilegiata, cioè non fa fede fino a querela di falso (diversamente dalle verbalizzazioni effettuate per illeciti per fatti avvenuti in presenza del verbalizzante).
Se si volesse adottare questa procedura sarebbe pertanto necessario sentire il cittadino/segnalatore ex articolo 13 legge 689/81 al fine di acquisire, quanto meno, le seguenti informazioni: il veicolo era in arresto, fermata o sosta? (certamente un filmato anzichè la foto sarebbe di aiuto). Ed ancora: c’era qualche ostacolo che impediva lo scorrere del traffico? Data ed ora dell’illecito? ecc ecc
Quanto poi al modo di trasmettere la documentazione foto/video, non dimentichiamo che il Garante per la Privacy ha avuto modo, più volte, di precisare che se è vero che gli illeciti possono essere accertati anche con riprese foto/video, queste riprese possono essere utilizzate solamente per tale scopo e non divulgate con una sorta di gogna mediatica.
E’ evidente pertanto che una ripresa foto/video di un’infrazione, ben può essere trasmessa all’organo verbalizzante, ma alle seguenti condizioni:
1) con un canale “diretto” in modo che non sia divulgata la targa del veicolo a persone diverse rispetto all’organo verbalizzante
2) i tratti somatici delle eventuali persone a bordo debbono essere oscurati/travisati in modo non possano essere riconoscibili
3) chi comunica deve rendersi identificabile, affinchè i verbalizzanti possano acquisiere la sua dichiarazione, unica “pezza d’appoggio” per una verbalizzazione di un illecito non avvenuto in presenza del verbalizzante.
Da non dimenticare che il cittadino può fotografare un veicolo con targa e magari anche persone visibili a bordo, ma ne deve fare un utilizzo strettamente privato, rischiando pesanti sanzioni qualora utilizzati questi dati con un trattamento non autorizzato o, peggio, senza aver acquisito il consenso del titolare del diritto.
Per concludere: il cittadino può fotografare ed inviare la foto ad un organo di polizia qualora rilevi un illecito. Ma non può divulgare la foto, nè pubblicarla sui social network. Chi poi riceve la foto deve trattarla travisando gli eventuali occupanti del veicolo e sentire ex articolo 13 legge 689/81 il segnalante.
Ma è davvero conveniente dal punto di vista burocratico?
Cosa diversa, ovviamente se, nell’impossibilità di controllare tutto, la pattuglia si muove su segnalazione “social” per intervenire sul luogo dell’infrazione (anche in questo caso, però, l’utilizzo della foto deve seguire le istruzioni fornite dal Garante)
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