Multe ZTL, giudice di pace annulla le sanzioni: «Cartelli troppo piccoli e non visibili»

18 Settembre 2018
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Il giudice di pace di Brindisi ha annullato una serie di sanzioni per accesso alle Zone a traffico limitato perché i segnali erano “illegittimi”, non essendo visibili «pur adottando la diligenza del caso» e «diversamente rifrangenti» e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese legali sostenute per il ricorso. In sostanza erano troppo piccoli i cartelli stradali all’ingresso delle Ztl e dunque impossibili da vedere. Hanno avuto ragione dunque gli automobilisti multati, torto gli agenti della Polizia locale e di conseguenza il Comune pugliese.

I ricorsi, secondo quanto riporta il sito brindisireport.it, sono stati ritenuti “fondati” e meritevoli di essere accolti, partendo da un presupposto: «Si può parlare di segnaletica verticale, ossia i cosiddetti cartelli stradali, illegittima quando il segnale è inidoneo ad assolvere la funzione che gli è stata assegnata». «In conseguenza di tale inidoneità, l’automobilista che nel rispetto delle limitazioni prescritte per il tratto di strada specifico e tenuto conto di una vista ordinaria, tale cioè da consentire il superamento dei test fisici per la patente o per il rinnovo della stessa), non è in grado di osservare la norma espressa dal segnale». Il giudice ha poi aggiunto, sempre a titolo di premessa: «Per dimostrare l’impossibilità di percepire correttamente il cartello e il suo significato, pur adottato la diligenza del caso, è necessario fornire una prova dell’inidoneità del segnale a raggiungere il suo scopo».

Fatta questa precisione, il giudice – con riferimento ai singoli casi – ha esaminato la “prova fornita dal ricorrente”. O meglio, dagli automobilisti che in giudizio sono stati rappresentanti dagli avvocati Marco Masi e Marco Elia: i due legali hanno depositato alcune fotografie “dello stato dei luoghi” e, secondo il giudice, «si è potuto verificare che in effetti gli stessi non sarebbero inequivocabilmente visibili  e che la segnaletica non rispetterebbe tutte le prescrizioni previste dagli articoli 79 e 80 del regolamento di attuazione del Codice della strada». Sul piano pratico, questa circostanza rende «pressoché non colposo il comportamento dell’automobilista in transito dal punto di vista della personale responsabilità per la presunta violazione del Codice della strada, con ciò rendendo legittimo il ricorso per l’annullamento di tutte le multe». E, infatti, con la sentenza, «le sanzioni sono state azzerate».

Il giudice, inoltre, ha scritto che “non si può attribuire la responsabilità di un’infrazione se non si dimostra la colpa dell’automobilista che, in questo caso, sarebbe stata esclusa per non aver visto la segnaletica non conforme alle prescrizioni di legge o regolamentari”. Nella sentenza il giudice ha ricordato che «secondo il legislatore e per la giurisprudenza maggioritaria, la segnaletica deve essere sempre idonea per dimensioni, visibilità, leggibilità e posizionamento e che la violazione di uno solo di questi parametri può provocare l’illegittimità dell’accertamento secondo prudente apprezzamento».

I cartelli all’ingresso dei varchi della Ztl «sarebbero sottodimensionati: 55 centimetri per 55, invece di 75 per 125 e 75 per 75». Non possono, quindi, essere visibili. A maggior ragione «nelle strade poco illuminate, come quelle antistanti il centro storico».

La conclusione, quindi, non può che essere la seguente: «L’automobilista è stato illegittimamente multato perché entrato un una zona della città a traffico limitato, dove la presenza della segnaletica, solo dopo aver eseguito la svolta, ha reso difficile se non addirittura impossibile la percezione del divieto da parte dell’utente».

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