Con la procedura di mobilità volontaria non si realizza alcuna cessazione del rapporto di servizio del dipendente pubblico, unica condizione prevista dalla normativa per la remunerazione delle ferie non fruite. Infatti, il passaggio da un’amministrazione all’altra avviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro. In questo caso, in mancanza di accordi tra le amministrazioni, il diniego opposto dall’amministrazione di destinazione per la fruizione di ferie residue maturate presso la precedente amministrazione deve essere considerato illegittimo ed inutile, dovendo la PA di destinazione autorizzare il dipendente alla fruizione delle sue ferie non godute. Sono queste le indicazioni contenute nella sentenza n. 3235/2021 del Consiglio di Stato.
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