La sentenza offre l’occasione per tornare sull’annosa questione della c.d. “precedenza di fatto”, spesso invocata espressamente o richiamata inconsapevolmente nei ricorsi per escludere la responsabilità del conducente al quale sia stata contestata il mancato rispetto della c.d. “precedenza di diritto”. I giudici di Piazza Cavour si sono trovati a valutare le decisioni di merito adottate in primo e in secondo grado relativamente alla responsabilità penale ascritta a un conducente di un’autovettura che, immettendosi in un’intersezione gravata dall’obbligo di cedere la precedenza, aveva causato la caduta di un motociclista lanciato ad oltre 120 km/h, il quale circolava sulla strada favorita e, sorpassando un’autovettura finiva poi per scontrarsi con il veicolo condotto dal ricorrente, dopodiché, a causa delle gravissime lesioni riportate, decedeva…
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Cassazione penale, sez. III, 4/7/2012, n. 25740
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