L’14 del C.C.N.L. del 2000 del contratto Regioni ed enti locali, prevede che «il rapporto di lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di preavviso, nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa». Il Comandante della Polizia Locale, che non abbia ripreso il servizio alla scadenza dell’aspettativa, non incorre nella procedura della risoluzione di diritto prevista dalla norma contrattuale, ma deve essere soggetto al procedimento disciplinare, al fine di poter legittimamente dimostrare l’eventuale caso di impedimento. Con tale principio di diritto la Cassazione (sentenza n.16393/2021) ha annullato la sentenza della Corte di appello che ha ritenuto legittima la risoluzione di diritto del contratto con il responsabile della polizia locale.
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