La vicenda
Alcuni vigili urbani di un comune hanno agito in via giudiziaria per l’accertamento del diritto alla fornitura dei capi di vestiario e per la condanna del Comune, rimasto inadempiente, al pagamento dell’indennità sostitutiva, parametrata al valore di acquisto dei capi di vestiario non forniti, nonché al risarcimento dei danni all’immagine ed alla dignità personale e professionale. Il Tribunale di primo grado e, successivamente la Corte di appello, hanno negato le pretese risarcitorie dei dipendenti, in quanto non poteva dirsi sussistere automaticamente il diritto alla indennità di vestiario in caso di mancata fornitura, indennità che non era prevista né dalla legge, né dalla contrattazione collettiva, né da atti dell’ente datore di lavoro. In merito ai danni, inoltre, non erano state prodotte le prove in ordine al nocumento subito dai ricorrenti per lo slittamento della fornitura, comunque avvenuta se pur con un anno di ritardo. Medesima negazione si aveva in merito al danno non patrimoniale reclamato, in quanto anche in questo caso non era assistito da prove concrete in merito al pregiudizio subito. Infine, nel caso di specie non risultava allegato né provato l’acquisto del vestiario sostitutivo da parte dei dipendenti.
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