Il Sindaco neo eletto non può procedere alla revoca unilaterale dell’incarico conferito al comandante della polizia locale, assunto con contratto a tempo determinato, anche se a ciò fosse stato abilitato dal proprio regolamento degli uffici e dal contratto individuale sottoscritto tra le parti. La Corte di Cassazione (sentenza n. 5043/2020) ha, infatti, precisato che gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità previste dall’art. 21, comma 1 del d.lgs. 165/01, ossia solo in presenza di gravi responsabilità dirigenziali o disciplinari, pur sempre applicando le garanzie previste dal legislatore e mai su disposizione unilaterale dell’ente.
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