NO alla Scia per il “commercio ambulante”

Maurizio Marchi 6 Novembre 2013
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Lo ha chiarito il Ministero dello sviluppo economico con la propria risoluzione del 24/5/2013, n. 86951 .
L’art. 19 della legge 241/1990 prevede che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi  o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il  rilascio degli atti stessi.

Con riferimento all’attività commerciale su suolo pubblico, pertanto, non è prevista SCIA ma è sancita l’applicazione del silenzio assenso di 90 giorni, sia nel caso di attività esercitate tramite posteggio che in forma itinerante (al riguardo circolare 3637/C del 10 agosto 2010)

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