L’articolo in commento si limita a disciplinare in termini generali la materia per quel che concerne la destinazione d’uso del veicolo ai fini della specifica immatricolazione, rinviando alla normativa speciale per quanto riguarda l’organizzazione del servizio e le prescrizioni alle quali i conducenti professionali si devono attenere. Quindi, l’articolo 85 regola, insieme alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, alle leggi regionali e ai regolamenti comunali, l’attività di autotrasporto di persone non di linea, definita più comunemente noleggio con conducente.
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