Non consegnare il documento di riconoscimento al Pubblico Ufficiale è reato

Approfondimento di Cino Augusto Cecchini

21 Marzo 2022
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Cass. Pen. Sez. 1^, N. 8356 Anno 2022 Data Udienza: 25/01/2022 – depositata il giorno 11 marzo 2022

Un Tribunale in composizione monocratica aveva condannato un uomo alla pena di 150,00 euro di ammenda, ritenendolo responsabile della commissione del reato di cui all’art. 651 c.p. per essersi rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità personale ad alcuni Carabinieri in servizio.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo dell’avvocato difensore, deducendo:

a) violazione dell’art. 651 c.p. e vizio di manifesta illogicità della motivazione. Secondo il ricorrente, la condotta contestata non era stata dimostrata dalla compiuta istruttoria, essendo emerso al più un comportamento che rientra nell’ambito di previsione dell’art. 4 T.U.L.P.S. e dell’art. 294 del relativo regolamento, che puniscono il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale;

b) violazione dell’art. 157 c.p. per essere il reato estinto per prescrizione al momento della pronuncia della sentenza impugnata, essendo maturato il termine massimo;

c) violazione dell’art. 24 della Costituzione quanto al diritto di difesa e inosservanza delle norme processuali previste dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, come modificate dall’art. 3 d.l. n. 28 del 30 aprile 2020. (OMISSIS).

Cosa ha detto la Corte di Cassazione

La sentenza contestata aveva ritenuto di affermare la penale responsabilità dell’imputato sulla scorta di quanto emerso dalla compiuta istruttoria e dalle testimonianze di due verbalizzanti, nonché di un teste a discarico, secondo i quali, richiesto di fornire le proprie generalità nel corso di un controllo operato dai due militari in borghese presso un esercizio pubblico, l’imputato, nonostante gli operanti si fossero qualificati come Carabinieri ed avessero esibito la tessera identificativa, si era rifiutato di esibire un documento di identità, aveva addotto a giustificazione l’omessa specificazione del motivo della richiesta e li aveva invitati ad effettuare altrove la loro attività d’istituto. Alla reiterazione della richiesta ed all’invito a seguirli in caserma, espresso dopo l’ennesimo rifiuto opposto dall’imputato, questi aveva esibito un tesserino dell’aeronautica militare, aggiungendo con tono arrogante di essere un maresciallo della predetta Arma.

Così ricostruita la condotta, il Tribunale vi aveva ravvisato gli estremi del reato contestato ai sensi dell’art. 651 c.p. per il rifiuto reiterato dell’imputato di rassegnare le generalità a pubblici ufficiali che si erano palesati come tali e che stavano operando un controllo sul territorio.

Per la Cassazione, invece, la decisione in realtà aveva ricostruito una condotta diversa.

In primo luogo La Corte Suprema ha ritenuto inammissibile per generica formulazione e per manifesta infondatezza la censura prospettata col terzo motivo. Il differimento dell’udienza era stato disposto dal Tribunale per esigenze di completamento dell’istruttoria e prima ancora che fossero adottati i provvedimenti per fronteggiare l’epidemia da coronavirus. Non era quindi esigibile un provvedimento di scaglionamento degli orari di trattazione dei processi che non avrebbe potuto essere adottato prima dell’entrata in vigore del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e del protocollo adottato dal Tribunale di Xxxx.

Gli Ermellini hanno rilevato che, in ogni caso la doglianza nei suoi contenuti del tutto generici non illustrava la dedotta compressione dei diritti della difesa, poiché ha omesso di specificare in quale orario è stato trattato il procedimento e se le determinazioni sull’ordine di chiamata delle cause penali fissate per quel giorno abbia impedito al patrocinatore dell’imputato di esercitare le proprie funzioni o le abbia rese più difficoltose o le abbia in qualche modo menomate. Né specifica quale sanzione processuale sarebbe ricollegabile all’eventuale ed indimostrata violazione.

Resta comunque dirimente il rilievo che il riferimento nelle disposizioni dettate dal protocollo del Tribunale di Xxxx, come citate testualmente nel ricorso, all’avviso contenente l’indicazione dell’orario e dell’aula di trattazione riguardava i soli processi penali nei quali «l’ufficio del Pm è quello distrettuale», categoria alla quale non appartiene il presente procedimento.

Con riguardo alla qualificazione giuridica del fatto, se è indubbia e puntuale nella sentenza in esame l’indicazione della condotta materiale da sanzionare, consistita nel rifiuto di fornire il documento di identità alla richiesta di Carabinieri in servizio, è errata l’individuazione delle disposizioni normative applicabili nel caso di specieche, diversamente da quanto contestato e ritenuto dai giudici di meritosono quelle degli artt. 294 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e 221 T.U.L.P.S., anziché quelle degli artt. 4 e 17 T.U.L.P.S. L’articolo 294 prevede, infatti, che: «La carta di identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza», imponendo il chiaro e univoco obbligo di esibizione del documento d’identità a fronte della richiesta degli agenti di pubblica sicurezza, la cui violazione è sanzionata dall’art. 221, comma 2, TULPS, a norma del quale: «Salvo quanto previsto dall’articolo 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 103». E poiché l’art. 221-bis TULPS non prevede una sanzione amministrativa per la violazione dell’articolo 294 del Regolamento, deve concludersi che ad essa è applicabile la suddetta sanzione penale prevista dall’art. 221 T.U.L.P.S., inferiore a quella stabilita dall’articolo 17 stesso testo legislativo, per la minore gravità della condotta rispetto a quella di chi omette di dotarsi del documento di identità essendo ritenuto pericoloso o sospetto ex art. 4, secondo comma, T.U.L.P.S.

La giurisprudenza di legittimità nei suoi arresti più recenti, salvo talune oscillazioni derivanti dall’apparente confusione esistente con la condotta descritta dall’art. 4, secondo comma, T.U.L.P.S., è orientata nel senso di ritenere che «il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra gli estremi del reato di cui all’art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 294 del relativo regolamento e non il reato di cui all’art. 651 del codice penale» (Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020, Rv. 280802; Sez. 6, n. 6864 del 03/05/1993, Rv. 195412) La fattispecie in discorso, caratterizzata dal semplice rifiuto di esibire il documento di cui si è in possesso, va, in effetti, tenuta distinta da quella, apparentemente simile, in cui è però presente un elemento specializzante costituito dall’inottemperanza all’invito impartito alla persona sospetta o pericolosa di munirsi di un documento di identità a norma dell’art. 4, secondo comma, TULPS, il che determina l’applicazione della più grave sanzione di cui all’art. 17 T.U.L.P.S.

Per le citate ragioni i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto parzialmente fondato il primo motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto. Comporterebbe anche un diverso, trattamento sanzionatorio, posti i diversi limiti edittali previsti dall’articolo 221 T.U.L.P.S. Tale disposizione stabilisce un trattamento sanzionatorio sensibilmente più contenuto rispetto a quello previsto dall’articolo 17 del medesimo decreto poiché la forbice edittale è quella dell’arresto fino a due mesi o dell’ammenda fino a euro 103 in luogo dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a euro 206.

La fondatezza parziale dell’impugnazione ha imposto ai Giudici di riscontrare la già maturata causa di estinzione del reato, come sopra riqualificato, per prescrizione.

(OMISSIS…).

La Cassazione, pertanto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Commento

E’ una sentenza, questa di evidente interesse per l’attività dell’operatore di polizia. Vediamo di fare il punto sullo stato dell’arte.

Nel caso in cui si proceda ad identificare le persone nel corso di operazioni che hanno come fine la tutela, in via preventiva, della sicurezza della collettività, prescindendo dalla commissione e dalla repressione di un reato, si svolge un’attività di polizia di sicurezza.

Questa attività d’identificazione è disciplinata da disposizioni diverse da quelle di cui all’articolo 349 c.p.p. ed è prevista dall’articolo 11 D.L. 21 marzo 1978, n. 59 e dall’articolo 4 del T.U.L.P.S.

Per definire l’attività di pubblica sicurezza è necessario fare riferimento all’articolo 1 del Testo Unico il quale afferma che l’Autorità di P.S. deve provvedere al mantenimento dell’ordine pubblico oltre alla tutela della sicurezza dei cittadini e della proprietà; la citata autorità deve poi curare l’osservanza delle leggi e provvedere sia al soccorso in caso d’infortuni sia alla bonaria composizione dei dissidi.

Appurato ciò, è evidente che una delle attività per raggiungere gli obiettivi fissati dal citato articolo è l’identificazione delle persone.

Le persone possono essere identificate tramite l’esibizione della carta d’identità o di un documento, recante la fotografia di colui al quale è accordato, e rilasciato da una Amministrazione dello Stato (patente di guida, libretto di porto d’armi, passaporto per l’estero, libretto ferroviario di cui sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato ed i loro familiari – i c.d. modelli AT e BT -, patente nautica e la tessera di riconoscimento postale).

Va ricordato che è fatto obbligo ai cittadini di esibire la carta d’identità, o un documento equipollente, ad ogni richiesta degli Ufficiali o Agenti di Pubblica Sicurezza (articolo 294 R.D. 6 maggio 1940, n. 635).

La giurisprudenza aveva sostenuto che l’obbligo di declinare le generalità non si estendeva all’esibizione dei documenti d’identità, non essendo il soggetto richiesto tenuto a documentare la propria identità personale (Cass. 2 marzo 1992, n. 2261).

Ora, la giurisprudenza di legittimità nei suoi arresti più recenti, salvo talune oscillazioni derivanti dall’apparente confusione esistente con la condotta descritta dall’art. 4, secondo comma, T.U.L.P.S., è orientata nel senso di ritenere che «il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra gli estremi del reato di cui all’art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 294 del relativo regolamento e non il reato di cui all’art. 651 del codice penale» (Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020, Rv. 280802; Sez. 6, n. 6864 del 03/05/1993, Rv. 195412). La fattispecie in discorso, caratterizzata dal semplice rifiuto di esibire il documento di cui si è in possesso, va, in effetti, tenuta distinta da quella, apparentemente simile, in cui è però presente un elemento specializzante costituito dall’inottemperanza all’invito impartito alla persona sospetta o pericolosa di munirsi di un documento di identità a norma dell’art. 4, secondo comma, TULPS, il che determina l’applicazione della più grave sanzione di cui all’art. 17 T.U.L.P.S. (Cass. Pen. Sez. 1^, n. 8356 del 11.03.2022 – udienza del 25 gennaio 2022).

L’articolo 294 prevede, infatti, che: «La carta di identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza», imponendo il chiaro e univoco obbligo di esibizione del documento d’identità a fronte della richiesta degli agenti di pubblica sicurezza, la cui violazione è sanzionata dall’art. 221, comma 2, TULPS, a norma del quale: «Salvo quanto previsto dall’articolo 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 103». E poiché l’art. 221-bis TULPS non prevede una sanzione amministrativa per la violazione dell’articolo 294 del Regolamento, deve concludersi che ad essa è applicabile la suddetta sanzione penale prevista dall’art. 221 T.U.L.P.S., inferiore a quella stabilita dall’articolo 17 stesso testo legislativo, per la minore gravità della condotta rispetto a quella di chi omette di dotarsi del documento di identità essendo ritenuto pericoloso o sospetto ex art. 4, secondo comma, T.U.L.P.S.

Nella fattispecie di cui alla sentenza della Corte di Cassazione del giorno 11 marzo 2022, caratterizzata da un semplice rifiuto di esibire il documento di cui si è in possesso, va, in effetti, tenuta distinta da quella, apparentemente simile, in cui è però presente un elemento specializzante costituito dall’inottemperanza all’invito impartito alla persona sospetta o pericolosa di munirsi di un documento di identità a norma dell’art. 4, secondo comma, TULPS, il che determina l’applicazione della più grave sanzione di cui all’art. 17 T.U.L.P.S.

Fra l’altro anche con la sentenza n. 5397 del giorno 01.12.2020 la prima sezione penale della Corte di Cassazione aveva sostenuto che il mero rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che ne faccia richiesta integra la contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento di esecuzione, e non, invece, la contravvenzione – più gravemente punita ai sensi dell’art. 17 del testo unico – prevista dall’art. 4, comma secondo, del testo unico in rapporto al predetto art. 294 del regolamento, che sanziona la diversa condotta di chi previamente omette di dotarsi del documento di identità essendo ritenuto pericoloso o sospetto e, solo in un secondo momento, si rende inadempiente all’obbligo di esibirlo all’autorità, né quella prevista dall’art. 651 cod. pen., che sanziona l’ulteriormente diversa condotta, rispetto ad entrambe le precedenti, di chi rifiuti di fornire indicazioni sulla propria identità personale. (Conf. n. 6864 del 1993, Rv. 195412).

In tema di reati contro l’ordine pubblico, invece, la Cassazione (Cass. Pen. sez. VI, 21/11/2019, n.6799) ha considerato che il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra la contravvenzione di cui agli artt. 4 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e 294 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che la persona cui è rivolta la richiesta sia pericolosa o sospetta, presupposti che non conseguono al mero rifiuto di fornire le proprie generalità.

Ergo:

a) il rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale integra gli estremi del reato di cui all’art. 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 294 del relativo regolamento,

b) l’omissione di dotarsi del documento di identità, essendo ritenuto pericoloso o sospetto ex art. 4, secondo comma, T.U.L.P.S. verrà punita con l’applicazione dell’articolo 17 T.U.L.P.S.

c) il rifiuto di dare ad un pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o su altre qualità personali che gli sono state da costui richieste verrà sanzionato con l’articolo 651 c.p.

La ratio della fattispecie incriminatrice in esame (articolo 651 c.p.) è quella di salvaguardare l’esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze d’interesse generale, e allo scopo precipuo di evitare intralci all’attività di soggetti istituzionalmente preposti all’assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica (vedasi Cass. Pen. Sez. 1, n. 35536 del 8/6/2001, Rv. 219723); per la configurazione del reato è poi necessario che il soggetto che richieda ad altri di fornire le sue generalità, eserciti in concreto le pubbliche funzioni; la potestà del pubblico ufficiale di richiedere indicazioni sulla identità personale, sullo stato o su altre qualità personali, non è circoscritta alla ipotesi che il soggetto attivo della contravvenzione sia responsabile di un reato o di un illecito amministrativo (Cass Pen. Sez. 1, n. 18592 del 29/4/2011, Rv. 250269).

La norma incriminatrice non richiede, poi, nessun presupposto di necessità della richiesta di indicazione, ma solo la contingenza dell’esercizio delle pubbliche funzioni sicché il sindacato del giudice sulla legittimità della richiesta può e deve investire la sussistenza della qualifica soggettiva e della competenza del richiedente e l’effettivo e concreto esercizio delle funzioni, ma non la discrezionalità della concreta iniziativa del pubblico ufficiale in relazione alla causa della richiesta.

Tale reato è istantaneo perché si perfeziona nel momento stesso in cui il soggetto attivo rifiuta di dichiarare la propria identità; quindi è ininfluente che costui, subito dopo il rifiuto, decida di fornire all’agente operante le proprie generalità.

Va evidenziato poi che, con il termine generalità, il Legislatore ha voluto indicare tutte le notizie necessarie alla completa identificazione del soggetto (data e luogo di nascita, residenza, stato civile ecc…).

 

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